FONDAZIONE ENASARCO
Polizza Cumulativa di Assicurazione a favore degli Agenti di Commercio
Ina Assitalia n. 10000411580
(vigenza 01.11.2011 – 31.10.2012)
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2012 polizza infortuni e malattia agente di commercio
Articolo 1- Soggetti e rischi assicurati
Premesso che è compreso in garanzia, sempre ciò che non è esplicitamente escluso, ogni evento
che rientri nella definizione di infortunio, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza sarà
prestata a favore:
A) degli iscritti per i quali le ditte preponenti provvedano all’accantonamento dell’Indennità
Risoluzione Rapporto presso la Fondazione ENASARCO in applicazione degli Accordi Economici
Collettivi vigenti e che subiscano infortunio – nello svolgimento:
• delle attività professionali principali e secondarie;
• di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, salvo quanto previsto dal
successivo art. 7.
L’assicurazione sarà prestata, inoltre, per il ricovero in ospedali e cliniche – pubblici e privati – per
malattia, infortunio e relativi accertamenti diagnostici, come meglio specificato nei successivi
articoli.
La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui viene conferito il mandato di agenzia.
B) In aggiunta alle prestazioni di cui al precedente punto A), ne saranno erogate ulteriori,
specificate negli articoli seguenti, in favore:
- degli iscritti alla Fondazione ENASARCO, non pensionati, aventi un’anzianità contributiva, al
31.12.2010, di almeno 5 anni, che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non
inferiore a € 2.582,28 incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2008, 2009 e 2010
e che svolgano attività di agente al tempo dell’evento;
- degli iscritti alla Fondazione ENASARCO, pensionati, che svolgano attività di agente al tempo
dell’evento.
Per ciascun soggetto di cui al presente punto B) l’assicurazione sarà prestata per gli infortuni che
possono occorrere sia nell’esercizio della propria attività professionale di agenti di commercio, sia
durante il tempo libero (24h).
L’assicurazione sarà prestata inoltre per la garanzia “Grandi Interventi Chirurgici” a seguito di
infortunio e/o malattia, come meglio specificato nei successivi articoli.
Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento concernenti i requisiti per la
determinazione del diritto alle prestazioni di cui al presente articolo si intenderanno
automaticamente spostate di un anno.
Articolo 2- Persone non assicurabili
L’assicurazione non sarà valida per le persone di età superiore ai 75 anni alla data di effetto della
copertura e cesserà alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che raggiungeranno
tale limite di età.
Non saranno assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium
tremens, alcolismo, tossicomania, allucinogenomania. Quando un Assicurato sarà colpito da una
delle suddette infermità l’assicurazione cesserà automaticamente nei suoi confronti.
Articolo 3- Esonero dichiarazione difetti fisici e criteri d’indennizzo
Il Contraente e gli assicurati saranno esonerati dall’obbligo di denunciare le malattie sofferte,
nonché le mutilazioni ed i difetti fisici di cui gli assicurati stessi fossero affetti al momento della
stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Tuttavia, la Società corrisponderà l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio
che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto,
l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse
possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi
non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente
sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse
colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle
condizioni preesistenti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali indicate nella tabella I.N.A.I.L. verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
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Articolo 4- Altre assicurazioni
Gli assicurati saranno esonerati dal denunciare alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione
di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio.
Pertanto, le garanzie previste dal presente contratto saranno indipendenti da ogni altra
assicurazione e cumulabili con gli indennizzi previsti da qualsiasi altra polizza la cui esistenza non
incide, perciò, sulle prestazioni dovute a norma del presente contratto.
Articolo 5- Rinuncia rivalsa
La Società si obbliga a rinunciare a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto alla facoltà di
surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Articolo 6- Estensioni di garanzia
Garanzia infortuni
A titolo esplicativo e non esaustivo di quanto riportato in premessa, saranno inoltre compresi in
garanzia gli infortuni derivanti:
- dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motori di qualsiasi cilindrata;
- dai viaggi aerei effettuati dall’Assicurato in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da
chiunque eserciti;
- dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) di tutti
gli sport fatta eccezione per quelli espressamente menzionati nel successivo art. 7.
- da aggressioni o atti violenti aventi movente politico; da tumulti popolari o da atti di
terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- da colpa grave dell’Assicurato, da imperizia, imprudenza o negligenza grave, o da malore,
vertigini, incoscienza, avvelenamento, intossicazione o ingestione di sostanze, da
manifestazioni morbose causate da punture di insetti, da asfissia non di origine morbosa, da
annegamento, da assideramento o congelamento, da folgorazione, da colpi di sole o di
calore, da lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti ferma l’indennizzabilità
prevista dal successivo art. 9, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.
L’assicurazione varrà -altresì- durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo
per ordinarie esercitazioni; sarà invece sospesa durante il servizio di leva, l’arruolamento
volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprenderà vigore
non appena cessate le anzidette cause di sospensione.
L’assicurazione sarà estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni
vulcaniche.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati l’esborso massimo non
potrà superare l’importo di € 26.000.000,00.
Qualora l’indennizzo complessivamente dovuto ecceda il limite sopraindicato, le somme spettanti a
ciascun assicurato saranno ridotte in proporzione.
Articolo 7- Rischi esclusi
Garanzia infortuni
Ai fini della garanzia “infortunio” si intenderanno esclusi gli eventi derivanti:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta
abilitazione nonché dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
b) dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) dei
seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in
genere, guidoslitta, alpinismo oltre il 3° grado, arrampicata libera (free-climbing), sci-
alpinismo, salti dal trampolino con sci o idroscì, canoa fluviale oltre il 3° grado,
speleologia, rugby, football americano, hockey a rotelle, motonautica, automobilismo,
motociclismo, bob, hockey su ghiaccio, sport aerei in genere;
c) da guerra, insurrezione, salvo che l’Assicurato non si sia trovato all’estero sorpreso dallo
scoppio degli eventi bellici, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
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d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
e) da ubriachezza e da proprie azioni delittuose nonché da partecipazione a imprese
temerarie salvo il caso di atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o
per legittima difesa; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, non resi
necessari da infortunio.
Garanzia malattia
Saranno esclusi gli eventi relativi:
a) alle malformazioni stabilizzate, difetti fisici e mutilazioni esistenti prima dell’inizio
dell’assicurazione;
b) alle malattie sofferte durante il servizio di leva, l’arruolamento volontario od il richiamo
per mobilitazione;
c) alle malattie veneree e mentali (comprese sindromi ansiose depressive);
d) alla gravidanza, parto e puerperio, ad eccezione dei casi comportanti interventi chirurgici,
nonché alle interruzioni volontarie di gravidanza, ad eccezione di quelle prescritte dal
medico curante per esigenze terapeutiche;
e) alle applicazioni di carattere estetico ed alle cure dentarie non rese necessarie da
infortunio;
f) alle malattie provocate da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).
Articolo 8- Somme e massimali assicurati
A_ Ogni singolo soggetto di cui al punto A dell’art. 1 si intenderà garantito per :
Caso Morte a seguito di infortunio
Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio
Diaria da ricovero e/o degenza a seguito di infortunio o malattia
€ 40.000,00
€ 50.000,00
€
13,00
B_ In aggiunta alle prestazioni di cui al punto A del presente articolo, ogni singolo soggetto avente
i requisiti di cui al punto B dell’art. 1 si intenderà garantito per le seguenti somme:
Caso Morte a seguito di infortunio € 40.000,00
Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio € 20.000,00
Grandi Interventi Chirurgici a seguito di infortunio o malattia 40.000,00
€
Diaria da ricovero e/o degenza a seguito di infortunio o malattia €
ma
Indennità parto
€
Articolo 9-
74,00
300,00
Diaria da ricovero e di degenza domiciliare
Diaria da ricovero
Sarà prevista una diaria di ricovero che verrà riconosciuta per ogni giorno di ricovero ospedaliero,
con o senza intervento chirurgico, sia esso in strutture sanitarie pubbliche o private, dovuto ad
infortunio, malattia o accertamenti diagnostici.
L’indennità verrà corrisposta considerando il giorno d’entrata e quello d’uscita dall’ospedale o dalla
clinica come giorno unico agli effetti della liquidazione.
Diaria di degenza domiciliare
La Diaria di Degenza Domiciliare, ove specificatamente prescritta, verrà riconosciuta nei seguenti
casi:
o a seguito di intervento chirurgico causato da infortunio o malattia, sia esso effettuato in regime
di ricovero o di Day Hospital, ovvero praticato ambulatorialmente o presso una struttura di
Pronto Soccorso;
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o a seguito di punti di sutura, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 7 giorni;
o a seguito di ricovero anche senza intervento chirurgico determinato da infarto o ictus;
o a seguito di intervento chirurgico, ovunque effettuato, reso necessario da infortunio che abbia
comportato il distacco della retina;
o a seguito di ustioni che abbiano determinato un ricovero;
o a seguito di infortunio che abbia causato una frattura documentata o la necessità
dell’applicazione di un mezzo di contenzione, immobilizzazione o gessatura, fino alla rimozione
dello stesso. Nella fattispecie è compreso l’infortunio che abbia comportato l’applicazione di un
tutore immobilizzante sostitutivo della gessatura, intendendo per tale qualsiasi mezzo di
contenzione e immobilizzazione rigida di ossa o articolazioni e, in via esemplificativa e non
limitativa, anche bendaggi elastici, stecche metalliche e altri presidi equivalenti;
o a seguito di applicazione di collare cervicale, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 15
giorni;
o a seguito di patologie tumorali per cui siano prescritte applicazioni di chemioterapia o
radíoterapia, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 8 giorni successivi a ciascuna
applicazione.
Le diarie di cui al presente articolo verranno così corrisposte:
• Per gli assicurati di cui al punto A dell’art. 1 (Soggetti e Rischi assicurati) complessivamente
per uno o più eventi, per un massimo di 60 giorni per persona e per anno assicurativo,
• Per gli assicurati di cui al punto B dell’art. 1 (Soggetti e Rischi assicurati),
complessivamente per uno o più eventi, per un massimo di 120 giorni per persona e per anno
assicurativo, con il limite di 90 giorni per le diarie di degenza domiciliare.
L’indennità verrà corrisposta previa deduzione di una franchigia di cinque giorni per ogni periodo di
degenza da ricovero e/o domiciliare. Se l’intervallo tra più periodi di degenza sarà inferiore o
uguale a cinque giorni, non verrà applicata un’ulteriore franchigia.
La garanzia “Diaria da ricovero e/o degenza domiciliare”, sarà immediatamente operativa per
coloro che erano già assicurati con altri contratti stipulati dal Contraente.
Per coloro, invece, che entrano a nuovo in garanzia, la diaria, in caso di malattia, verrà corrisposta
per i ricoveri che siano avvenuti dopo trenta giorni dalla decorrenza della garanzia stessa, salvo
che per appendicopatie, affezioni tonsillari, vegetazioni adenoidee, ernie, forme tumorali e
varicose, per i quali la diaria è corrisposta per i ricoveri avvenuti dopo i novanta giorni.
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